una proposta sul 416 bis, concorso esterno in associazione mafiosa

28 agosto 2012 di: Rolly Alu

Faccio riferimento all’articolo di Rita Barbera sul numero cartaceo di luglio, relativo alla tensione nelle carceri per l’applicazione del 41 bis che con la sua prima impostazione aveva davvero inferto un duro colpo all’organizzazione mafiosa, limitandone contatti e impedendone di continuare ad esercitare, dalle carceri, il loro potere sul territorio. In molti resistettero al 41 bis, ma molti altri crollarono all’isolamento imposto e cominciarono a collaborare con la giustizia, alimentando, come dice Rita Barbera, la speranza che forse era giunto il momento della liberazione, del cambiamento. Il 17 luglio 1987 fu proprio Giovanni Falcone a firmare una delle prime sentenze che prefigurarono il concorso esterno in associazione mafiosa, il 416 bis; nell’ordinanza del cosiddetto max-ter il giudice si pose effettivamente “il problema dell’ipotesi del delitto di associazione mafiosa anche nei confronti di coloro che non sono uomini d’onore, sulla base delle regole disciplinanti il concorso di persone nel reato” (Tribunale di Palermo, Ufficio Istruzione, 1987, p.429).

Ma nei fatti, Falcone non si sognò mai di contestare questo reato da solo, senza un corollario di altre e individuate ipotesi. Ecco perché, in un suo libro scritto con Marcelle Padovani, dice che il 416 bis: «non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare, ai fini di una condanna, elementi sufficienti solo per aprire una inchiesta».

Tanto che la definizione specifica del “reato”, in mano ai presunti epigoni di Falcone, è diventata indefinibile, creta nelle mani del magistrato: è stato imbracciato per cercar di sanzionare ogni presunto e opinabile collaborazionismo della politica, dell’amministrazione, dell’imprenditoria, delle professioni, della stessa magistratura. E comunque questo continuo e vigliacco rifarsi a Falcone è stucchevole: le leggi non valgono per il proposito che si davano da principio, ma per l’applicazione che ne è stata fatta. E’ purtroppo evidente che magistrati e giudici territoriali tendano a “collocare il concorso esterno nell’arsenale degli strumenti di ‘lotta giudiziaria’ e, in ragione di ciò, impiegano la struttura causale dell’accertamento processuale in una versione debole e “flessibilizzata” che potrebbero far apparire, forse inconsapevolmente, di essere più interessati ad emettere sentenze esemplari a scopo dimostrativo, piuttosto che sentenze “giuste”. Da qui a ledere i diritti del cittadino fondati sui principi basilari della costituzione e del diritto, quali la presunzione di innocenza e la certezza del diritto, il passo non è breve, non c’è proprio alcuna distanza da superare.

Sarà un caso che vi sono due misure differenti a seconda che ad essere chiamato in giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, sia un libero cittadino sconosciuto e non un eminente uomo politico? Spero proprio di si, perché, se così fosse, il benessere e la crescita economica della realtà siciliana sarebbero doppiamente osteggiati: da un lato la mafia, indifferentemente intrisa di politici e referenti obbligati sul territorio, e dall’altro la magistratura, che usa strumenti legali a maglie larghe. Se sei un libero cittadino ma sconosciuto, sei distrutto, in quanto nulla puoi.

Nulla puoi perché, vivendo in una realtà ad alta intensità mafiosa (cioè tutta la Sicilia) la certezza della prova, irrefutabile e oltre ogni ragionevole dubbio della consapevolezza dell’imputato, è insita nell’affermazione “non si poteva non sapere”, affermazione che, contro ogni principio di stato di diritto, assurge a prova certa e inconfutabile essa stessa! Il principio della presunzione d’innocenza sancito in costituzione dovrebbe, secondo la logica della giustizia italiana di oggi, lasciare il posto al pregiudizio se non persino alla presunzione di colpevolezza, in un territorio come quello siciliano, un imprenditore non ha scampo. Questo 416 bis va mutato da così com’è, anche perché, come reato – è stato ripetuto ad nauseam – non esiste, è una invenzione giurisprudenziale. Del resto non è un caso che nel Nuovo Codice del 1989 non ce lo vollero.

Concludo con una frase sul tema pronunciata dal procuratore aggiunto Ingroia, che la dice lunga su quanto su evidenziato: «Il problema non è il reato, ma l’imputato. Certi tipi di imputati. Quando si toccano i potenti, le polemiche tornano incandescenti». L’esempio dei potenti salvati dal 416 bis nell’ultimo ventennio è lungo, ed è lungo anche quello degli illustri sconosciuti in galera, molti dei quali anche con il sigillo della Cassazione e assolutamente estranei a collusioni mafiose. Con la forza di tutti possiamo chiedere che venga fatta piena chiarezza e giustizia.

3 commenti su questo articolo:

  1. ALESSANDRO scrive:

    La situazione paradossale di come viene oggi applicato il 416 bis impone a tutte le categorie di professionisti che operano in Italia, ed in particolar modo nel sud Italia, una netta presa di coscienza che possa portare ad una radicale modifica nei confronti di un capo d’imputazione difficile da capire e circoscrivere come il Concorso Esterno in Associazione Mafiosa.
    Quante persone si trovano impelagate in questa specie di melassa informe, accusa impossibile da contrastare? Quanti onesti cittadini e seri professionisti adesso si trovano in carcere? Non si vuole in alcun modo sindacare sull’operato dei giudici, ma piuttosto capire cos’è il concorso esterno in associazione mafiosa, definire bene gli ambiti d’azione di questo capo d’imputazione affinchè persone oneste e liberi cittadini non si trovino più davanti ad un mostro indefinibile che distrugge tutto senza estirpare la causa del tutto. Il problema è semplice: o sei mafioso o non lo sei. Essere accusati di concorso esterno in associazione mafiosa cosa vuol dire? che si partecipa agli affari della mafia senza saperlo? o che si partecipa consapevolmente agli affari mafiosi? Allora quando concretamente ci troviamo di fronte all’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa? Lo stato in che modo garantisce il cittadino dalla mafia? Lasciando liberi i mafiosi e chi ad essi consegna il vero potere (politici e personaggi influenti economicamente) ma arrestando e facendo terra bruciata attorno a ininfluenti cittadini che per motivi di lavoro ci hanno necessariamente a che fare, definendoli concorrenti esterni sulla base di dichiarazioni di pentiti senza riscontro alcuno?
    La verità è che l’Italia Tutta dovrebbe ammainare la bandiera e sigillare le porte delle camere istituzionali.
    E che dire della Sicilia, della Campania e della Calabria, territori in cui lo stato da sempre è scesa a patti con la mafia?
    In questo caso chi è più mafioso tra il politico, che si rivolge alla mafia per raggiungere le tante agognate poltrone del potere, o il boss mafioso? La verità è che la mafia oggi coincide con gran parte del mondo politico italiano, basta pensare alle accuse dei pentiti rivolte ad Andreotti a Berlusconi a dell’Utri etc… Basta pensare a come sono stati uccisi due eroi Palermitani, Siciliani come Falcone e Borsellino. Da allora in Italia esiste una guerra politica tra apparati dello stato: magistrati vs politici/mafiosi ed in questo contesto il Concorso Esterno in Associazione Mafiosa è una ragnatela posizionata in tutti i settori produttivi del paese che provoca il collasso economico e sociale.. Questa infima ragnatela posizionata in tutti i settori produttivi oltre a paralizzare le Regioni del sud già storicamente svantaggiate da un volontario decentramento degli investimenti economici con la scusa ufficiale della presenza della mafia, cattura centinaia di professionisti che, nonostante le difficoltà continuano a lavorare nel proprio territorio purtroppo, ancora per un motivo in piu’, senza speranza…

    • Rolly Alu scrive:

      Grazie Alessandro, hai colto esattamente il senso del mio articolo. Speriamo che lo legga qualche persona influente che possa, con coraggio e determinazione, affrontare questo articolo e apporre, o fare pressioni perchè ciò avvenga, nelle sedi opportune. Un esercito di familiari e amici di innoccenti che stanno piangendo i loro congiunti innoccenti in galera, sono pronti a promuovere qualunque azione a sostegno.
      Speriamo che in qiuesta società ci sia ancora chi ha voglia di far chiarezza e giustizia, mettendo in discussione l’inadeguatezza applicativa dell’articolo 416 bis.

  2. Simona Mafai scrive:

    Un articolo che sollecita davvero molte riflessioni, difficili. Ci sono tanti incontri in cui si parla di mafia e di lotta alla mafia, me sono molto rare le discussioni in merito ai singoli segmenti di questa lotta e i suggerimenti relativi ad alcune pratiche, la cui validità può essere messa in dubbio. Alcune delle opinioni espresse nell’articolo e nel successivo commento suscitano qualche dubbio, ma la loro sincerità è fuori discussione: e quindi andrebbero prese in considerazione attentamente dai cosiddetti “addetti ai lavori”, senza sospetti. Forse il sito web è una sede poco adatta, ma l’esigenza è reale. Grazie a chi ha – in modo non convenzionale – affrontato il problema.

Commenta questo articolo:







*
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement